Strumento di esplorazione della sezione Conoscere la Camera Digitando almeno un carattere nel campo si ottengono uno o più risultati con relativo collegamento, il tempo di risposta dipende dal numero dei risultati trovati e dal processore e navigatore in uso.
Il
presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte
dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo
l'ordine di presentazione.
Qualora una lista abbia esaurito
il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia
quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella
medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi
alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono
attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la
maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente.
Qualora al termine delle
operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla
lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della
circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale
del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da
assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre
circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
Se
nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante
sorteggio.
L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti
delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici
elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
Dell'avvenuta
proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale
invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla
Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole
prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza
del pubblico.